ISCRIVITI o CANCELLATI
SETTORE VIGILANZA PRIVATA E INVESTIGAZIONI: Condannata l'Italia per mancato adeguamento della normativa interna a quella comunitaria
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 dicembre 2007 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Diritto di stabilimento – Professione di operatore della vigilanza – Servizi di vigilanza privata
– Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana
– Autorizzazione prefettizia
– Sede operativa – Numero minimo di personale
– Versamento di una cauzione
– Controllo amministrativo dei prezzi dei servizi forniti»
Impiego di investigatori privati per il controllo sul comportamento del dipendente assegnato ad attività lavorative da svolgere all'esterno dell'azienda
Può essere ritenuto lecito in quanto finalizzato all'accertamento di condotte truffaldine (Cassazione Sezione Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000, Pres. Trezza, Rel. Spanò).
Lo Statuto dei Lavoratori stabilisce, all'art. 2, che il datore di lavoro non può impiegare per la vigilanza sull'attività lavorativa le guardie giurate e all'art. 3 che i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza sul lavoro devono essere comunicati ai dipendenti interessati.
P.D., dipendente della Banca Popolare di Rieti, incaricato di svolgere, nelle ore antimeridiane, attività
1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o
La Corte di cassazione, con sentenza 19554/2006 del 13/09/2006, ha ritenuto che la diffusione - da parte del dipendente - della password aziendale può costituite giusta causa di licenziamento.
In primis, la Corte d'appello - con motivazione considerata dalla Corte di cassazione coerente dal punto di vista logico e giuridicamente corretta - aveva ravvisato nel su indicato comportamento la violazione dell'articolo 2105 cod. civ. (obbligo di fedeltà).
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 aprile 2006, n. 8512; Pres. LUCCIOLI; Est. GIULIANI, P.M. CICCOLO (concl. conf.), S. (Avv. MAJO) c. F. (Avv. FLAUTI, DEBONI, DIEGO). Conferma App. Trieste 30 maggio 2002.
Separazione personale - Rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla moglie - Ripetibilità delle somme versate dal marito sulla base dei provvedimenti provvisori ed urgenti - Esclusione - Provvedimento presidenziale - Natura cautelare - Responsabilità processuale aggravata - Esclusione (Cod. civ., art. 156 e 2697; cod. proc. civ., artt. 96, 708; disp. att. cod. proc. civ., art. 189).
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ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA - TULPS – Sentenza della Corte di Giustizia – DPR n.... |
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