Negli ultimi giorni la notizia di una vicenda ha suscitato commenti ed interrogativi nel nostro ambiente professionale. Un dipendente viene seguito da un investigatore privato, viene visto giocare a calcetto durante un’assenza per malattia, viene licenziato ed ottiene una decisione favorevole dal Tribunale.
Con alcuni colleghi ci siamo confrontati su una preoccupazione comprensibile: sentenze di questo tipo possono mettere in discussione il nostro lavoro? Quale valore conservano gli accertamenti investigativi se un comportamento apparentemente incompatibile con la malattia non giustifica il licenziamento?
Per rispondere occorre andare oltre il titolo. La ricerca di notizie sulla vicenda mi ha portato fino al testo della decisione, che offre elementi decisivi per comprendere il caso.
La sentenza è la n. 50 del 22 gennaio 2026 del Tribunale di Bergamo, tornata all’attenzione della cronaca a ottobre. Il lavoratore, quadro di un’azienda metalmeccanica, era affetto da sclerosi multipla; le assenze contestate riguardavano però una sindrome ansioso-depressiva. La consulenza medico-legale ha escluso che le attività sportive e ricreative documentate fossero incompatibili con quelle condizioni o potessero rallentare il recupero. Gli specialisti avevano suggerito di evitare l’isolamento e mantenere le relazioni sociali, senza vietare lo sport.
Il Tribunale non ha ordinato il reintegro: ha dichiarato risolto il rapporto e riconosciuto dodici mensilità di indennità. Pesava anche un distinto addebito relativo all’abbandono del posto di lavoro, ritenuto sussistente ma insufficientemente grave, anche considerando la recidiva, per giustificare il licenziamento. È stato inoltre escluso il carattere discriminatorio del recesso.
La motivazione non nega le partite osservate: esclude che, nelle condizioni accertate, costituissero un illecito disciplinare.
È proprio qui che dobbiamo concentrare la nostra riflessione professionale: documentare un comportamento e dimostrarne la rilevanza disciplinare sono due passaggi distinti.
La malattia che impedisce di lavorare non comporta necessariamente l’impossibilità di svolgere qualsiasi altra attività. Il rapporto tra condizioni di salute, mansioni e comportamento osservato richiede una valutazione concreta. La Cassazione, con la sentenza n. 13063 del 2022, ha chiarito anche che spetta al datore di lavoro provare gli elementi che giustificano il recesso: la simulazione della malattia oppure l’idoneità dell’attività contestata a pregiudicare il recupero. Modalità, tempi e luoghi dell’attività assumono quindi rilievo insieme al quadro clinico.
Questo principio aiuta a comprendere perché una stessa attività possa ricevere valutazioni diverse. Una partita di calcio, considerata isolatamente, non racconta tutto ciò che serve per decidere una controversia di lavoro.
Resta ben diversa la situazione di chi, durante l’assenza, tiene comportamenti capaci di compromettere la guarigione o ritardare il rientro in servizio. Su questo punto è particolarmente chiara l’ordinanza della Cassazione n. 11154 del 28 aprile 2025: può rilevare anche il rischio di pregiudizio, valutato rispetto al momento in cui il comportamento è stato tenuto. Non è quindi indispensabile attendere un aggravamento effettivo o un prolungamento dell’assenza.
Il rientro alla data prevista non rende automaticamente irrilevante una condotta imprudente. Occorre verificare se, alla luce della patologia, delle mansioni e delle prescrizioni ricevute, quell’attività fosse concretamente idonea a mettere in pericolo il recupero, ferma la valutazione della gravità e della proporzionalità della sanzione.
Esiste anche un precedente che riguarda proprio il calcio e che mostra quanto contino le circostanze. Con l’ordinanza n. 23852 del 5 settembre 2024, la Cassazione ha lasciato ferma la decisione favorevole al licenziamento di un lavoratore che aveva partecipato ad una partita di campionato regionale durante la malattia. In quella controversia era stata accertata una condotta artificiosa, diretta a ottenere il vantaggio della partecipazione a una partita programmata, mediante la simulazione di uno stato fisico incompatibile con il lavoro.
Per gli investigatori privati rimane un ambito di attività riconosciuto dalla giurisprudenza. L’ordinanza n. 21766 del 2 agosto 2024 ribadisce la possibilità di accertare circostanze di fatto utili a verificare eventuali abusi durante la malattia, distinguendo questi controlli dalle verifiche sanitarie riservate ai soggetti competenti. L’investigatore raccoglie elementi sui comportamenti; non sostituisce il medico nell’accertamento dell’infermità.
Da professionista, credo che la risposta alle preoccupazioni emerse tra colleghi debba partire da questa distinzione. Il valore del nostro lavoro risiede nella precisione con cui ricostruiamo i fatti e nella possibilità di sottoporli a una valutazione competente.
Una relazione dovrebbe consentire di comprendere che cosa è stato osservato, per quanto tempo, con quale frequenza e attraverso quali comportamenti concreti. Dovrebbe separare con chiarezza l’osservazione dall’interpretazione, evitando di trasformare una sequenza di immagini in una diagnosi o in una promessa di licenziamento.
Il confronto con il legale del committente e quando necessario e nelle forme consentite, con le competenze medico-legali serve proprio a stabilire quale significato possano assumere gli elementi raccolti. Anche un accertamento che non conferma l’abuso ipotizzato può avere un’utilità: permette al cliente di decidere con maggiore consapevolezza e di evitare iniziative fondate su conclusioni affrettate.
Ritengo quindi che questa vicenda offra a chi si riconosce in CONIPI un’occasione di riflessione sul metodo e sulla responsabilità professionale. Difendere il valore dell’investigazione significa anche accettare che i fatti documentati possano condurre ad un esito diverso da quello inizialmente immaginato.
La credibilità dell’investigatore si misura nella qualità dell’accertamento, anche quando ciò che emerge impone di rivedere il sospetto di partenza.
A cura di Davide Centurioni -Segretario Nazionale CON.PI
